Art. 19
Metodologia per il calcolo dell’importo dei ricavi da ridistribuire ai contributori di dati ammissibili che soddisfano il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014
In vigore dal 12 giu 2025
Metodologia per il calcolo dell’importo dei ricavi da ridistribuire ai contributori di dati ammissibili che soddisfano il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014
[Articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera b), paragrafo 7, lettera b), e paragrafo 8, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Al fine di stabilire se un contributore di dati ammissibile soddisfa il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati valuta, per ciascun contributore di dati ammissibile, se tale contributore di dati abbia fornito l’ammissione iniziale alla negoziazione di azioni o fondi indicizzati quotati il 27 marzo 2019 o successivamente. Tale valutazione si basa sulle informazioni pubblicate dall’ESMA conformemente all’, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione (9).
Il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati determina:
a)
per ciascun contributore di dati ammissibile che soddisfa il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, il volume totale annuo delle negoziazioni generato in azioni e fondi indicizzati quotati, sommando ciascuna registrazione di operazione ricevuta da tale contributore di dati;
b)
per ciascun contributore di dati ammissibile che non soddisfa il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, il volume totale annuo delle negoziazioni relativo ad azioni e fondi indicizzati quotati inizialmente ammessi alla negoziazione il 27 marzo 2019 o successivamente, sommando ciascuna registrazione di operazione pertinente ricevuta da tale contributore di dati.
Ai fini dei calcoli di cui alle lettere a) e b), le operazioni sono conteggiate singolarmente.
2. Per ciascun contributore di dati ammissibile che soddisfa il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, identificato dal MIC del segmento, come specificato nella norma ISO 10383, o dal MIC operativo, ogniqualvolta non vi sia un MIC del segmento, il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati moltiplica il volume di negoziazione pertinente generato da tale MIC, come determinato a norma del paragrafo 1, secondo comma, per una ponderazione pari a 4,0.
Storico versioni
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