Art. 18 · Metodologia per il calcolo dell’importo dei ricavi da ridistribuire ai contributori di dati ammissibili che soddisfano il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014

Art. 18

Metodologia per il calcolo dell’importo dei ricavi da ridistribuire ai contributori di dati ammissibili che soddisfano il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014

In vigore dal 12 giu 2025
Metodologia per il calcolo dell’importo dei ricavi da ridistribuire ai contributori di dati ammissibili che soddisfano il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 [Articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera a), paragrafo 7, lettera a), e paragrafo 8, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 600/2014] 1.   Ai fini del calcolo dell’importo dei ricavi da ridistribuire ai contributori di dati ammissibili che soddisfano il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati determina il volume totale annuo delle negoziazioni generato in azioni per ciascun contributore di dati ammissibile che è un mercato regolamentato o un mercato di crescita per le PMI sommando ciascuna registrazione di operazione ricevuta da tale contributore di dati. 2.   Il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati determina il volume totale annuo delle negoziazioni in azioni nell’Unione sommando tutte le registrazioni di operazioni ricevute da tutti i contributori di dati. 3.   Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2, le operazioni sono conteggiate singolarmente. 4.   Al fine di stabilire se un contributore di dati ammissibile soddisfa il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati divide l’importo determinato a norma del paragrafo 1 per l’importo determinato a norma del paragrafo 2 per ciascun mercato regolamentato e mercato di crescita per le PMI, identificato dal codice identificativo del mercato (Market Identifier Code — «MIC») operativo, come specificato nella norma ISO 10383. 5.   Per ciascun contributore di dati ammissibile che soddisfa il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, identificato dal MIC del segmento, come specificato nella norma ISO 10383, o dal MIC operativo, ogniqualvolta non vi sia un MIC del segmento, il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati moltiplica il volume di negoziazione pertinente generato da tale MIC, come determinato a norma del paragrafo 1, per una ponderazione pari a 4,5.
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