Art. 16 · Conformità ai requisiti di divergenza massima

Art. 16

Conformità ai requisiti di divergenza massima

In vigore dal 12 giu 2025
Conformità ai requisiti di divergenza massima [Articolo 22 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014] I gestori delle sedi di negoziazione e i loro membri, partecipanti o utenti istituiscono un sistema di tracciabilità rispetto all’UTC. Essi sono in grado di dimostrare la tracciabilità rispetto all’UTC documentando l’architettura, il funzionamento e le specifiche del sistema. Essi sono in grado di individuare il punto esatto in cui è applicata una marcatura temporale e dimostrare che il punto all’interno del sistema in cui è applicata la marcatura temporale rimane coerente. Essi verificano almeno una volta l’anno che il sistema di tracciabilità rispetto all’UTC sia conforme al presente regolamento.
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