Art. 14 · Grado di precisione per i soggetti di pubblicazione designati

Art. 14

Grado di precisione per i soggetti di pubblicazione designati

In vigore dal 12 giu 2025
Grado di precisione per i soggetti di pubblicazione designati [Articolo 22 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014] 1.   I soggetti di pubblicazione designati registrano la data e l’ora degli eventi oggetto di segnalazione con una precisione fino a un millisecondo o migliore. 2.   I soggetti di pubblicazione designati garantiscono che i loro orologi utilizzati per registrare l’ora degli eventi oggetto di segnalazione non si discostino di più di un millisecondo dal tempo di riferimento di cui all’. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, i soggetti di pubblicazione designati che hanno acquisito anche lo status di internalizzatore sistematico si conformano all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:1155:oj#art-14