Art. 11 · Tempo di riferimento

Art. 11

Tempo di riferimento

In vigore dal 12 giu 2025
Tempo di riferimento [Articolo 22 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014] I gestori delle sedi di negoziazione e i loro membri, partecipanti o utenti, gli internalizzatori sistematici, i soggetti di pubblicazione designati, i dispositivi di pubblicazione autorizzati (approved publication arrangement — «APA») e i CTP sincronizzano gli orologi da loro utilizzati per registrare la data e l’ora degli eventi oggetto di segnalazione con il tempo universale coordinato (Universal Coordinated Time — «UTC») emanato e mantenuto dai centri di metrologia che figurano nella banca dati gestita dal Bureau international des poids et mesures. I gestori delle sedi di negoziazione e i loro membri, partecipanti o utenti, gli internalizzatori sistematici, i soggetti di pubblicazione designati, gli APA e i CTP possono anche sincronizzare gli orologi da loro utilizzati per registrare la data e l’ora degli eventi oggetto di segnalazione con l’UTC disseminato da un sistema satellitare, purché qualsiasi scostamento dall’UTC sia giustificato e rimosso dalla marcatura temporale.
Storico versioni

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