Art. 10 · Gestione delle informazioni incomplete o potenzialmente errate da parte dei CTP

Art. 10

Gestione delle informazioni incomplete o potenzialmente errate da parte dei CTP

In vigore dal 12 giu 2025
Gestione delle informazioni incomplete o potenzialmente errate da parte dei CTP [Articolo 22 ter, paragrafo 3, articolo 27 nonies, paragrafo 1, lettere a), d) ed f), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014] 1.   I CTP predispongono e mantengono in essere dispositivi adeguati atti a garantire che essi stessi raccolgano, consolidino e pubblichino accuratamente le informazioni ricevute dai contributori di dati e non introducano errori o omettano informazioni. I CTP correggono le informazioni qualora abbiano essi stessi causato l’errore o l’omissione in questione. 2.   I CTP monitorano costantemente e in tempo reale le prestazioni dei loro sistemi informatici per assicurare la riuscita del consolidamento e della pubblicazione dei dati di input da loro ricevuti. 3.   I CTP effettuano riconciliazioni periodiche tra i dati di input che ricevono e i dati di output che pubblicano al fine di verificare se i dati di output sono stati pubblicati correttamente. 4.   I CTP mettono in atto meccanismi volti a confermare ai contributori di dati di aver ricevuto i dati di input e assegnano un codice identificativo dell’operazione a ciascun messaggio di dati di input che ricevono. I CTP fanno riferimento al codice identificativo dell’operazione in ogni successiva comunicazione con il contributore di dati in relazione a una serie specifica di informazioni segnalate. 5.   I CTP predispongono e mantengono in essere dispositivi atti a individuare i dati di input ricevuti che sono incompleti, non soddisfano i requisiti di cui agli o contengono informazioni che potrebbero essere errate. Detti dispositivi comportano allarmi automatici su prezzo e volume, tenuto conto di quanto segue: a) settore e segmento in cui è negoziato lo strumento finanziario; b) livelli di liquidità, compresi i livelli storici di negoziazione; c) parametri di riferimento adeguati su prezzo e volume; d) se necessario, altri parametri adeguati alle caratteristiche dello strumento finanziario. 6.   I CTP che accertano che i dati di input da essi ricevuti sono incompleti o non soddisfano alcuno degli altri obblighi di segnalazione di cui al presente regolamento non pubblicano tali dati di input e avvisano tempestivamente il contributore di dati che li ha trasmessi. 7.   I CTP che accertano che i dati di input ricevuti sono probabilmente errati diffondono i dati di output corrispondenti e segnalano tempestivamente il potenziale problema di qualità dei dati sia al pubblico che al contributore di dati. 8.   Alla ricezione di una notifica relativa a un problema di qualità dei dati, i contributori di dati riconoscono il problema e, se necessario, avviano il processo di ripresentazione dei dati corretti. 9.   I CTP monitorano la tempestività dei dati di input che hanno ricevuto dai contributori di dati al fine di individuare violazioni gravi e ripetute delle prescrizioni di cui all’. 10.   I CTP cancellano e modificano le informazioni contenute nella segnalazione di un’operazione, su richiesta del contributore di dati che le ha fornite, laddove motivi tecnici impediscano a quest’ultimo di cancellarle o modificarle direttamente. 11.   I CTP comunicano con i loro clienti attraverso meccanismi di comunicazione interattivi formalizzati tramite i quali gli utenti dei dati possono segnalare al CTP eventuali inesattezze presenti nella diffusione dei dati di output. 12.   I CTP pubblicano politiche non discrezionali che descrivono le misure volte a garantire la qualità dei dati e le modalità di applicazione di tali misure. Tali politiche contengono orientamenti chiari sull’applicazione di dette misure che garantiscono il rispetto dell’applicazione non discrezionale, della proporzionalità, della tempestività, della coerenza e della trasparenza.
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