Art. 9 · Requisiti organizzativi per l’esternalizzazione

Art. 9

Requisiti organizzativi per l’esternalizzazione

In vigore dal 12 giu 2025
Requisiti organizzativi per l’esternalizzazione (Articolo 27 octies, paragrafo 3, e articolo 27 decies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014) 1.   L’APA o l’ARM che dispone che terzi prestatori di servizi, comprese le imprese con cui ha stretti legami, eseguano attività per suo conto, si accerta che il terzo prestatore di servizi possieda la competenza e la capacità per eseguire tali attività in maniera affidabile e professionale. L’APA o l’ARM indica le attività destinate all’esternalizzazione, specificando l’entità delle risorse umane e tecniche necessarie per eseguire ciascuna di esse. 2.   L’APA o l’ARM che esternalizza attività provvede a che l’esternalizzazione non limiti la sua capacità o il suo potere di esercitare le funzioni dell’alta dirigenza o dell’organo di gestione. 3.   L’APA o l’ARM resta responsabile delle attività esternalizzate e adotta i provvedimenti organizzativi necessari per: a) valutare se il terzo prestatore di servizi esegua le attività esternalizzate in maniera efficace e in conformità con i requisiti normativi e regolamentari applicabili e provveda a colmare adeguatamente le carenze riscontrate; b) individuare i rischi che si pongono in relazione alle attività esternalizzate e effettuare un adeguato controllo periodico; c) sottoporre le attività esternalizzate a procedure adeguate di controllo, anche in termini di effettiva vigilanza sulle attività e sui rischi associati all’interno dell’APA o dell’ARM; d) assicurare un’adeguata continuità operativa delle attività esternalizzate. Ai fini della lettera d), l’APA o l’ARM è informato delle disposizioni in materia di continuità operativa predisposte dal terzo prestatore di servizi, ne valuta la qualità e, se necessario, ne richiede miglioramenti. 4.   L’APA o l’ARM si assicura che il terzo prestatore di servizi cooperi con l’ESMA o, se del caso, con l’autorità nazionale competente in relazione alle attività esternalizzate. 5.   Qualora esternalizzi una funzione essenziale o importante, l’APA o l’ARM comunica all’ESMA o, se del caso, all’autorità nazionale competente: a) l’identità del terzo prestatore di servizi; b) i provvedimenti organizzativi adottati in materia di esternalizzazione e i rischi che questa comporta secondo quanto indicato al paragrafo 3; c) le relazioni interne o esterne sulle attività esternalizzate.
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