Art. 7 · Informazioni sulla resilienza operativa digitale

Art. 7

Informazioni sulla resilienza operativa digitale

In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni sulla resilienza operativa digitale (Articolo 27 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014) 1.   Il richiedente un’autorizzazione a gestire un APA o un ARM a norma dell’articolo 27 quinquies del regolamento (UE) n. 600/2014 include nella sua domanda la prova della conformità ai requisiti in materia di organizzazione della gestione dei rischi informatici e relative capacità, strategia e test di resilienza operativa, gestione degli incidenti e monitoraggio dei rischi informatici derivanti da terzi a norma del regolamento (UE) 2022/2554. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono documenti riguardanti le disposizioni del richiedente, a norma del regolamento (UE) 2022/2554, in materia di: a) gestione dei rischi informatici; b) gestione degli incidenti connessi alle TIC; c) test di resilienza operativa digitale; d) monitoraggio dei rischi informatici derivanti da terzi. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 tengono conto delle dimensioni e del profilo di rischio complessivo, nonché della natura, della portata e della complessità dei servizi, delle attività e delle operazioni del richiedente.
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