Art. 29
Informazioni sulla ricezione, sul consolidamento e sulla diffusione dei dati e sulla loro qualità
In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni sulla ricezione, sul consolidamento e sulla diffusione dei dati e sulla loro qualità
(Articolo 27 quinquies bis, paragrafo 2, lettere c), e), f) e j), del regolamento (UE) n. 600/2014)
Il richiedente un’autorizzazione a gestire un sistema consolidato di pubblicazione a norma dell’articolo 27 quinquies ter del regolamento (UE) n. 600/2014 fornisce all’ESMA informazioni concernenti:
a)
i protocolli di trasmissione di cui all’articolo 22 bis del regolamento (UE) n. 600/2014 in linea con i requisiti stabiliti all’ del regolamento delegato (UE) 2025/1155;
b)
le caratteristiche tecniche dei sistemi adottati per garantire che la velocità di diffusione dei dati di mercato fondamentali e dei dati richiesti dalla regolamentazione corrisponda alle informazioni sulla base delle quali il richiedente è stato selezionato;
c)
i metodi adottati per garantire la qualità dei dati in linea con i requisiti stabiliti all’ del regolamento delegato (UE) 2025/1155 della Commissione;
d)
la documentazione attestante che le tecnologie moderne di interfaccia adottate per la diffusione dei dati di mercato e per la connettività sono conformi ai requisiti minimi stabiliti all’ del regolamento delegato (UE) 2025/1155della Commissione;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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