Art. 29 · Informazioni sulla ricezione, sul consolidamento e sulla diffusione dei dati e sulla loro qualità

Art. 29

Informazioni sulla ricezione, sul consolidamento e sulla diffusione dei dati e sulla loro qualità

In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni sulla ricezione, sul consolidamento e sulla diffusione dei dati e sulla loro qualità (Articolo 27 quinquies bis, paragrafo 2, lettere c), e), f) e j), del regolamento (UE) n. 600/2014) Il richiedente un’autorizzazione a gestire un sistema consolidato di pubblicazione a norma dell’articolo 27 quinquies ter del regolamento (UE) n. 600/2014 fornisce all’ESMA informazioni concernenti: a) i protocolli di trasmissione di cui all’articolo 22 bis del regolamento (UE) n. 600/2014 in linea con i requisiti stabiliti all’ del regolamento delegato (UE) 2025/1155; b) le caratteristiche tecniche dei sistemi adottati per garantire che la velocità di diffusione dei dati di mercato fondamentali e dei dati richiesti dalla regolamentazione corrisponda alle informazioni sulla base delle quali il richiedente è stato selezionato; c) i metodi adottati per garantire la qualità dei dati in linea con i requisiti stabiliti all’ del regolamento delegato (UE) 2025/1155 della Commissione; d) la documentazione attestante che le tecnologie moderne di interfaccia adottate per la diffusione dei dati di mercato e per la connettività sono conformi ai requisiti minimi stabiliti all’ del regolamento delegato (UE) 2025/1155della Commissione;
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