Art. 25 · Informazioni sulla resilienza operativa digitale

Art. 25

Informazioni sulla resilienza operativa digitale

In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni sulla resilienza operativa digitale (Articolo 27 quinquies bis, paragrafo 2, lettere a), b) e l), del regolamento (UE) n. 600/2014) 1.   Il richiedente un’autorizzazione a gestire un sistema consolidato di pubblicazione a norma dell’articolo 27 quinquies ter del regolamento (UE) n. 600/2014 include nella domanda prove della conformità ai requisiti in materia di organizzazione della gestione dei rischi informatici e relative capacità, strategia e test di resilienza operativa, gestione degli incidenti e monitoraggio dei rischi informatici derivanti da terzi a norma del regolamento (UE) 2022/2554. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono documenti riguardanti le disposizioni del richiedente, a norma del regolamento (UE) 2022/2554, in materia di: a) gestione dei rischi informatici; b) gestione degli incidenti connessi alle TIC; c) test di resilienza operativa digitale; d) monitoraggio dei rischi informatici derivanti da terzi. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 tengono conto delle dimensioni e del profilo di rischio complessivo, nonché della natura, della portata e della complessità dei servizi, delle attività e delle operazioni del richiedente.
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