Art. 2 · Informazioni sull’organizzazione

Art. 2

Informazioni sull’organizzazione

In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni sull’organizzazione (Articolo 27 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014) 1.   Il programma di attività di cui all’articolo 27 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 comprende quanto segue: a) informazioni sulla struttura organizzativa del richiedente, compresi l’organigramma e la specificazione delle risorse umane, tecniche e giuridiche assegnate alle diverse attività svolte; b) informazioni sulle politiche e procedure di separazione operativa per garantire la separazione tra l’APA o l’ARM e qualsiasi altra attività svolta dal richiedente; c) informazioni sulle politiche e le procedure in materia di conformità del richiedente un’autorizzazione a gestire un APA o un ARM, tra cui: i) il nome della persona o delle persone responsabili dell’approvazione e del mantenimento di dette politiche; ii) le modalità di monitoraggio e effettiva applicazione delle politiche e procedure in materia di conformità; iii) i provvedimenti di cui è prospettata l’adozione in caso di violazione che possa determinare l’inadempimento delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione iniziale; iv) la descrizione della procedura con cui è segnalata all’ESMA o, se del caso, all’autorità nazionale competente la violazione che può determinare l’inadempimento delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione iniziale; d) un elenco di tutte le funzioni esternalizzate e delle risorse assegnate al controllo delle funzioni esternalizzate. 2.   Il richiedente un’autorizzazione a gestire un APA o un ARM a norma dell’articolo 27 quinquies del regolamento (UE) n. 600/2014 che offre servizi diversi dai servizi di comunicazione dati descrive tali servizi nell’organigramma di cui al paragrafo 1, lettera a).
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