Art. 15
Informazioni all’ESMA
In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni all’ESMA
(Articolo 27 quinquies ter, paragrafo 1, e articolo 27 septies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014)
1. Il richiedente un’autorizzazione a gestire un sistema consolidato di pubblicazione a norma dell’articolo 27 quinquies ter del regolamento (UE) n. 600/2014 trasmette all’ESMA le informazioni di cui agli articoli da 16 a 29.
2. Il CTP informa immediatamente l’ESMA di qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite al momento dell’autorizzazione o successivamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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