Art. 14
Informazioni sulle operazioni che l’APA è tenuto a pubblicare
In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni sulle operazioni che l’APA è tenuto a pubblicare
(Articolo 27 octies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014)
L’APA pubblica:
a)
per le operazioni eseguite su azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi, le informazioni specificate nell’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione (11), utilizzando i contrassegni appropriati elencati nell’allegato I, tabella 4, del regolamento delegato (UE) 2017/587;
b)
per le operazioni eseguite su obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, le informazioni specificate nell’allegato II, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione (12), utilizzando i contrassegni appropriati elencati nell’allegato II, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2017/583.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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