Art. 1 · Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 876/2013

Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 876/2013

In vigore dal 11 giu 2025
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 876/2013 Il regolamento delegato (UE) n. 876/2013 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   A seguito della notifica del fatto che la domanda contiene i documenti e le informazioni richiesti di cui all’articolo 17, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’autorità competente della controparte centrale presenta una proposta di accordo scritto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5, di tale regolamento ai membri del collegio definiti ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento. L’accordo scritto prevede anche una procedura di revisione della composizione del collegio almeno una volta l’anno. Esso stabilisce anche la procedura di modifica, che prevede che l’iter di modifica possa essere avviato in qualsiasi momento dall’autorità competente della controparte centrale o da altri membri del collegio, previa approvazione del collegio conformemente alla procedura prevista nel presente articolo.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Se formulano commenti sulla proposta di accordo scritto presentata ai sensi del paragrafo 1, i membri del collegio trasmettono i commenti, corredati di un’esauriente spiegazione, ai copresidenti entro 10 giorni di calendario. Ove pertinente, i copresidenti concordano e preparano una proposta rivista e indicono una riunione per concordare e adottare la versione definitiva dell’accordo scritto, tenendo conto del termine di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.» ; c) il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente: «4 bis.   Le autorità competenti di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c bis), del regolamento (UE) n. 648/2012 e le banche centrali di emissione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera i), di tale regolamento che desiderano partecipare al collegio presentano una richiesta motivata all’autorità competente della controparte centrale. Entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della domanda, l’autorità competente della controparte centrale fornisce all’autorità competente o alla banca centrale richiedenti una copia dell’accordo scritto per riesame e approvazione, oppure espone per iscritto le ragioni per cui la richiesta non è stata accolta. L’autorità competente della controparte centrale informa i membri del collegio di tali richieste e dei relativi esiti.» ; 2) all’articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Quando, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, una richiesta di informazioni è presentata al collegio da un’autorità competente di uno Stato membro che non è membro del collegio, i copresidenti, dopo aver consultato il collegio, decidono sulle modalità più idonee per fornire le informazioni alle autorità che non sono membri del collegio e per chiedere informazioni a dette autorità. 2.   Ogni membro del collegio designa un partecipante alle riunioni del collegio e può designare un supplente, ad eccezione dei copresidenti, i quali possono chiedere di poter designare ulteriori partecipanti senza diritto di voto.» ; 3) l’articolo 4 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I copresidenti assicurano che i lavori del collegio facilitino l’esercizio delle funzioni conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012.» ; b) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «I copresidenti assicurano almeno che:»; c) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   Per assicurare l’efficienza e l’efficacia del collegio, i copresidenti fungono da punto di contatto centrale per tutte le questioni relative all’organizzazione pratica del collegio e si tengono reciprocamente informati. I copresidenti esercitano almeno le seguenti funzioni: a) redigere, aggiornare e diffondere l’elenco dei recapiti dei membri del collegio; b) preparare e distribuire l’ordine del giorno e la documentazione delle riunioni o delle attività del collegio; b bis) discutere dell’attuazione delle priorità annuali di vigilanza di cui all’articolo 24 bis, paragrafo 7, lettera b bis), del regolamento (UE) n. 648/2012; c) redigere i verbali delle riunioni e formalizzare le azioni; d) gestire il sito Internet del collegio, se esistente; e) se necessario, fornire informazioni e, se del caso, istituire gruppi specializzati con il compito di coadiuvare il collegio nell’esercizio delle sue funzioni; f) condividere tutte le informazioni in modo tempestivo e appropriato con i membri del collegio. Ai fini della lettera b), i copresidenti distribuiscono un progetto di ordine del giorno per ciascuna riunione del collegio, eccetto per le riunioni indette in situazioni di emergenza, con largo anticipo, in modo da consentire ai membri del collegio di contribuire alla definizione dell’ordine del giorno, in particolare aggiungendo punti. L’ordine del giorno è finalizzato dai copresidenti e distribuito ai membri del collegio con sufficiente anticipo rispetto alla riunione del collegio. I copresidenti e gli altri membri del collegio distribuiscono tutte le informazioni che devono essere prese in considerazione nel corso di una riunione del collegio con largo anticipo rispetto alla riunione. Ai fini della lettera c), l’autorità competente della controparte centrale distribuisce ai membri del collegio i verbali delle riunioni una volta che questi ultimi sono concordati dai copresidenti e non appena possibile dopo le riunioni e concede ai membri del collegio tempo sufficiente per presentare osservazioni. 5.   I copresidenti determinano la frequenza delle riunioni del collegio tenendo conto delle dimensioni, della scala e della complessità della controparte centrale, delle implicazioni sistemiche della controparte centrale per le varie giurisdizioni e valute, del potenziale impatto delle attività della controparte centrale, delle circostanze esterne e delle potenziali richieste dei membri del collegio. Il collegio si riunisce almeno una volta l’anno e, se ritenuto necessario dai copresidenti, ogni volta che si deve adottare una decisione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. I copresidenti organizzano riunioni periodiche, con cadenza almeno annuale, tra i membri del collegio e l’alta dirigenza della controparte centrale. I membri del collegio possono chiedere che i copresidenti indicano una riunione del collegio. I copresidenti motivano debitamente l’eventuale rifiuto di tale richiesta.» ; d) i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «7.   I copresidenti si adoperano per assicurare che ogni riunione del collegio raggiunga il quorum valido richiesto per l’adozione delle decisioni. Se il quorum non è raggiunto, i copresidenti si assicurano che le decisioni da prendere siano rinviate fino alla presenza del quorum di partecipanti, tenendo conto dei termini pertinenti stabiliti nel regolamento (UE) n. 648/2012. 8.   Qualora i copresidenti lo propongano o su richiesta di un membro del collegio, il collegio può votare mediante procedura scritta.» ; 4) l’articolo 5 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ogni membro del collegio trasmette tempestivamente ai copresidenti tutte le informazioni necessarie per il funzionamento operativo del collegio e per lo svolgimento delle attività principali alle quali tale membro partecipa. I copresidenti forniscono tempestivamente ai membri del collegio informazioni analoghe.» ; b) il paragrafo 2 è così modificato: i) la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) relazioni su problemi e incidenti connessi alle prestazioni, compresi gli incidenti connessi alle TIC e di natura cibernetica, e sulle misure correttive adottate;»; ii) le lettere o) e p) sono sostituite dalle seguenti: «o) panoramica delle principali proposte commerciali, dei prodotti o servizi nuovi che saranno offerti, compresa qualsiasi estensione delle attività o dei servizi che la controparte centrale deve attuare a norma dell’articolo 15 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, e qualsiasi informazione sulle modifiche dell’ambito operativo della controparte centrale; p) modifiche dei modelli e dei parametri di rischio della controparte centrale, comprese le modifiche dei parametri di cui all’articolo 49, paragrafo 1 nonies, del regolamento (UE) n. 648/2012, prove di stress e prove a posteriori;»; iii) la lettera r) è sostituita dalla seguente: «r) modifiche degli accordi di esternalizzazione della controparte centrale per le principali attività connesse alla gestione del rischio, comprese eventuali modifiche dell’elenco dei fornitori terzi critici di servizi della controparte centrale;»; iv) la lettera u) è sostituita dalla seguente: «u) modifiche degli accordi di pagamento e regolamento della controparte centrale;»; v) sono aggiunte le lettere da v) a y) seguenti: «v) qualsiasi informazione pertinente per le riunioni ad hoc tra l’ESMA, l’autorità competente della controparte centrale e la stessa controparte centrale, come pure qualsiasi informazione pertinente ricevuta in relazione alle ispezioni in loco pianificate, in corso o già svolte; w) qualsiasi informazione pertinente per lo stato di attuazione delle raccomandazioni o delle condizioni incluse nei pareri dell’ESMA o del collegio oppure nelle convalide dell’ESMA; x) qualsiasi informazione riguardante la decisione dell’autorità competente di attenersi o meno ai contributi dell’ESMA e del collegio a norma dell’articolo 17 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012; y) la presentazione del programma annuale di vigilanza dell’autorità competente della controparte centrale e della sua attuazione;»; c) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   I progetti di decisioni, le relazioni o le altre misure dell’autorità competente della controparte centrale di cui all’articolo 17, paragrafo 3, all’articolo 17 ter, paragrafo 2, e all’articolo 49, paragrafo 1 quinquies, del regolamento (UE) n. 648/2012 sono presentati al collegio entro un lasso di tempo adeguato per consentire ai membri del collegio di esaminarli e di fornire il loro contributo al parere del collegio. 5.   I membri del collegio si scambiano tutte le informazioni attraverso la banca dati centrale di cui all’articolo 17 quater del regolamento (UE) n. 648/2012.» ; d) il paragrafo 6 è soppresso; 5) l’articolo 5 bis è soppresso.
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