Art. 1
In vigore dal 11 giu 2025
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vanillina avente la formula molecolare C8H8O3 oppure C9H10O3 e avente un grado di purezza superiore al 95 % in peso, comprese la vanillina sintetica, la vanillina naturale, la vanillina sintetica di origine biologica (biovanillina) e l’etilvanillina, attualmente classificata con i codici NC ex 2912 41 00 per la vanillina sintetica, la vanillina naturale e la vanillina sintetica di origine biologica ed ex 2912 42 00 per l’etilvanillina (codici TARIC 2912 41 00 10 e 2912 42 00 10) e originaria della Repubblica popolare cinese.
2. Le miscele di diverse sostanze chimiche aromatiche nelle quali la concentrazione di vanillina è inferiore al 95 % in peso sono escluse dal prodotto descritto al paragrafo 1.
3. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 è del 131,1 %.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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