Art. 2
In vigore dal 10 giu 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 è così modificato:
1)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping definitivo
Codice addizionale TARIC
Birla Cable Ltd; Universal Cables Ltd; Vindhya Telelinks Ltd
2,9 %
89CF
Sterlite Technologies Limited; Sterlite Tech Cables Solutions Limited
8,8 %
89CG
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
4,4 %
Cfr. l’allegato
Tutte le altre importazioni originarie dell’India
4,5 %
C999»;
2)
è inserito un nuovo , paragrafo 7:
«7. In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135 (*1) della Commissione, i dazi di cui al paragrafo 2 o agli allegati sono incrementati nella stessa misura, a seconda della società, in funzione dell’effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135 della Commissione, del 10 giugno 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India (GU L, 2025/1135, 11.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1135/oj).»;"
3)
è inserito un nuovo , paragrafo 8:
«8. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping prevalente per tale produttore esportatore durante il periodo dell’inchiesta di restituzione».
4)
l’allegato è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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