Art. 2 · Sospensione temporanea

Art. 2

Sospensione temporanea

In vigore dal 5 giu 2025
Sospensione temporanea La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di sospendere l'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda un prodotto specifico originario dell'Ucraina per un periodo non eccedente 12 mesi, qualora le importazioni di tale prodotto aumentino a un livello tale da contribuire in modo significativo al grave pregiudizio o alla minaccia di grave pregiudizio per i produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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