Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 giu 2025
All’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/12 è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, per quanto riguarda le richieste di classificazione «LMR non richiesto» per le sostanze biologiche che non sono analoghe a sostanze chimiche, i particolari e i documenti sono quelli specificati nell’allegato I, punto I.7, primo comma, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2018/782 della Commissione (*1).
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