Art. 3
Prescrizioni per l’introduzione e lo spostamento nel territorio dell’Unione delle piante specificate
In vigore dal 2 giu 2025
Prescrizioni per l’introduzione e lo spostamento nel territorio dell’Unione delle piante specificate
1. Le piante specificate possono essere introdotte nell’Unione solo se sono rispettate tutte le prescrizioni seguenti:
a)
prima dell’inizio degli scambi commerciali, l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante (NPPO) del Guatemala ha comunicato per iscritto alla Commissione l’elenco delle misure intese a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato I, punto 1;
b)
l’NPPO del Guatemala presenta alla Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, l’elenco dei siti di produzione, con i rispettivi codici di tracciabilità, riconosciuti per l’esportazione nell’Unione delle piante specificate nell’anno civile successivo e comunica immediatamente eventuali modifiche di tale elenco;
c)
l’NPPO del Guatemala presenta alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale sulle attività svolte nel corso dell’anno civile precedente, contenente tutti gli elementi di cui all’allegato I, punto 2.
2. Affinché le piante specificate possano essere introdotte nel territorio dell’Unione, l’operatore professionale importatore presenta un documento rilasciato dall’autorità competente che attesti che l’operatore professionale che riceve le piante specificate rispetta le prescrizioni di cui al paragrafo 3.
3. Una volta introdotte nell’Unione, le piante specificate possono essere spostate solo verso:
a)
i siti di operatori professionali che, a norma dell’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, sono specificamente autorizzati a rilasciare passaporti delle piante per piante radicate o coltivate a partire dalle piante specificate; oppure
b)
i siti di operatori professionali per i quali le autorità competenti rilasciano i passaporti delle piante per le piante specificate.
Prima di ricevere le piante specificate, gli operatori professionali di cui al primo comma informano le autorità competenti della data prevista di arrivo di tali piante e conservano il codice di tracciabilità di cui all’allegato I, punto 1, lettera c), punto iii).
4. Le piante direttamente radicate o coltivate a partire dalle piante specificate sono tenute separate da qualsiasi altra pianta sensibile agli organismi nocivi specificati. Esse sono sottoposte a ispezioni ufficiali almeno una volta prima di essere spostate per la prima volta dai siti dell’operatore professionale in questione e quanto più possibile in prossimità del loro spostamento. Tali ispezioni comprendono, in caso di sospetta infezione, il campionamento e l’analisi molecolare per il rilevamento di Pepper golden mosaic virus, Pepper huasteco yellow vein virus, Squash leaf curl virus e Tomato severe leaf curl virus.
In caso sia rilevata la presenza di organismi nocivi specificati su piante radicate o coltivate a partire dalle piante specificate, almeno tutte le piante radicate o coltivate a partire dallo stesso lotto di piante specificate sono immediatamente distrutte e, se del caso, i rispettivi siti sono puliti e disinfettati.
5. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi rilevamento della presenza di un organismo nocivo specificato sulle piante specificate o su piante radicate o coltivate a partire dalle piante specificate. La Commissione ne informa senza indugio l’NPPO del Guatemala.
Se l’NPPO del Guatemala è informata della presenza di un organismo nocivo specificato sulle piante specificate o su piante radicate o coltivate a partire dalle piante specificate, il sito di produzione di origine delle piante specificate non è più riconosciuto per l’esportazione nell’Unione e l’NPPO del Guatemala rimuove immediatamente tale sito di produzione dall’elenco dei siti di produzione riconosciuti di cui al paragrafo 1, lettera b), fino a quando non sia stato dimostrato che l’indennità da organismi nocivi è stata ripristinata.
Storico versioni
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