Art. 8
Decisione sulla richiesta di assistenza finanziaria
In vigore dal 27 mag 2025
Decisione sulla richiesta di assistenza finanziaria
1. La Commissione valuta senza indebito ritardo la richiesta di assistenza finanziaria accompagnata dal piano.
2. Se constata che la richiesta soddisfa le condizioni di cui al presente regolamento, in particolare quelle di cui all', all', paragrafo 2, e all', la Commissione presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che mette a disposizione l'assistenza finanziaria.
3. La decisione di esecuzione del Consiglio di cui al paragrafo 2 include:
a)
la conferma che la richiesta di cui all', paragrafo 1, soddisfa le condizioni stabilite nel presente regolamento; e
b)
l'importo del prestito e l'importo del sostegno sotto forma di prestito da versare a titolo di prefinanziamento a norma dell'.
4. La Commissione comunica in ogni caso allo Stato membro interessato la sua valutazione motivata della richiesta.
5. Quando presenta la proposta al Consiglio in conformità del paragrafo 2, la Commissione prende in considerazione le esigenze di finanziamento esistenti e previste dello Stato membro richiedente, nonché le richieste di assistenza finanziaria a norma del presente regolamento che altri Stati membri hanno già presentato o previsto di presentare, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. La proposta è presentata senza indebito ritardo.
6. Il Consiglio adotta la decisione di esecuzione di cui al paragrafo 2, di norma, entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione.
7. Qualora, a seguito dell'adozione della decisione di esecuzione a norma del paragrafo 2, rimangano disponibili importi per l'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE, la Commissione può pubblicare un nuovo invito a manifestare interesse entro il 31 dicembre 2026. In tal caso si applica, mutatis mutandis, la procedura di cui all' e ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.
8. Una decisione di esecuzione a norma del paragrafo 2 è adottata entro il 30 giugno 2027.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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