Art. 4 · Condizioni per il ricorso allo strumento SAFE

Art. 4

Condizioni per il ricorso allo strumento SAFE

In vigore dal 27 mag 2025
Condizioni per il ricorso allo strumento SAFE 1.   Gli Stati membri possono chiedere assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE («assistenza finanziaria») per attività, spese e misure volte ad affrontare la situazione di crisi di cui all'. Tali attività, spese e misure riguardano prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa, sono attuate mediante appalti comuni realizzati in conformità delle norme di ammissibilità di cui all' e sono volte a: a) accelerare l'adeguamento dell'industria della difesa alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e l'incremento delle sue capacità di produzione e delle relative attività di sostegno; b) migliorare la tempestiva disponibilità di prodotti per la difesa, anche mediante una riduzione dei termini di consegna, l'assegnazione di slot di fabbricazione o la costituzione di scorte di prodotti per la difesa, prodotti intermedi o materie prime; oppure c) garantire l'interoperabilità e l'intercambiabilità in tutta l'Unione. 2.   Gli Stati membri possono avvalersi dell'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE in sinergia con programmi dell'Unione, conformemente alle norme di tali programmi. L'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE può essere utilizzata anche per finanziare attività che hanno ricevuto un contributo dell'Unione a titolo di un programma dell'Unione. 3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli appalti realizzati dagli Stati membri sono ammissibili al sostegno a titolo dello strumento SAFE nei casi in un contratto di appalto sia stato firmato non oltre il 30 maggio 2026. Gli Stati membri che includano tali appalti nel piano di cui all', paragrafo 2, prendono attivamente tutte le misure necessarie per estendere i vantaggi degli appalti in questione ad almeno un altro Stato membro, a uno Stato EFTA-SEE o all'Ucraina, oltre a qualunque paese in via di adesione, paese candidato o potenziale candidato o altro paese terzo interessato con i quali l'Unione abbia stabilito un partenariato in materia di sicurezza e difesa. Si applicano, mutatis mutandis, le condizioni di ammissibilità di cui all', paragrafi da 2 a 14.
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