Art. 20 · Esenzione dall'IVA all'importazione e alla fornitura di prodotti per la difesa

Art. 20

Esenzione dall'IVA all'importazione e alla fornitura di prodotti per la difesa

In vigore dal 27 mag 2025
Esenzione dall'IVA all'importazione e alla fornitura di prodotti per la difesa 1.   Ai fini del presente regolamento, le forniture, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di prodotti per la difesa o di altri prodotti a scopi di difesa effettuati nel quadro di contratti derivanti da appalti con il sostegno dello strumento SAFE sono esentati dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile a norma della direttiva 2006/112/CE. L'esenzione ha diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente. 2.   Il certificato di esenzione dall'IVA di cui all'allegato serve a confermare che l'operazione può beneficiare dell'esenzione dall'IVA a norma del presente regolamento. Tale certificato è timbrato dalle autorità competenti dello Stato membro del soggetto che acquista i prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa nell'ambito di contratti derivanti da appalti con il sostegno dello strumento SAFE, ed è conservato dal fornitore di tali prodotti nella propria documentazione.
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