Art. 18 · Modifica dei contratti o degli accordi quadro

Art. 18

Modifica dei contratti o degli accordi quadro

In vigore dal 27 mag 2025
Modifica dei contratti o degli accordi quadro 1.   Quando un appalto è sostenuto dallo strumento SAFE, le norme di cui ai paragrafi da 2 a 4 si applicano a un accordo quadro o contratto esistente che abbia per oggetto l'acquisto di prodotti per la difesa, sia finanziato in tutto o in parte almeno da uno degli Stati membri partecipanti con il prestito erogato a titolo dello strumento SAFE e non preveda la possibilità di una sua modifica sostanziale. Per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, l'amministrazione aggiudicatrice che ha concluso l'accordo quadro o il contratto necessita del consenso previo dell'impresa con la quale ha concluso tale accordo quadro o contratto. 2.   Un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro può modificare un accordo quadro o contratto esistente per prodotti per la difesa che sia stato concluso con un'impresa che soddisfa criteri equivalenti a quelli di cui all', paragrafi da 3 a 13, del presente regolamento, al fine di aggiungere nuove amministrazioni aggiudicatrici di paesi partecipanti all'appalto come parti del medesimo accordo quadro o contratto. L'articolo 29, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2009/81/CE non si applica alle amministrazioni aggiudicatrici che non sono inizialmente parti dell'accordo quadro o contratto. 3.   In deroga all'articolo 29, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/81/CE, l'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro può apportare modifiche sostanziali ai quantitativi stabiliti in un accordo quadro o contratto il cui valore stimato superi le soglie di cui all' della direttiva 2009/81/CE qualora l'accordo quadro o il contratto in questione sia stato concluso con un'impresa che soddisfa criteri equivalenti a quelli di cui all', paragrafi da 3 a 13, del presente regolamento, e nella misura in cui la modifica sia strettamente necessaria per l'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo. 4.   Ai fini del calcolo del valore di cui al paragrafo 3, il valore di riferimento è costituito dal valore aggiornato laddove il contratto preveda una clausola di indicizzazione. 5.   Qualora modifichi un accordo quadro o contratto nei casi di cui al paragrafo 2 o 3 del presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice pubblica un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 32 della direttiva 2009/81/CE. 6.   Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, tra le amministrazioni aggiudicatrici che sono parti dell'accordo quadro o del contratto si applica il principio della parità di diritti e di obblighi, in particolare per quanto riguarda il costo dei quantitativi ulteriori acquisiti.
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