Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 27 mag 2025
Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (Security Action For Europe — SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa («strumento SAFE»), che fornisce assistenza finanziaria agli Stati membri mettendoli in condizione di effettuare cospicui investimenti pubblici urgenti a sostegno dell'industria europea della difesa, in risposta alla situazione di crisi attuale. Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure per la fornitura e l'attuazione da parte degli Stati membri dell'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE e disciplina le procedure semplificate e accelerate di aggiudicazione degli appalti comuni per l'acquisto di prodotti per la difesa e di altri prodotti a scopi di difesa appartenenti alle categorie seguenti: a) categoria 1: munizioni e missili, sistemi di artiglieria, comprese capacità di attacco in profondità di precisione, capacità di combattimento terrestre e relativi sistemi di supporto, comprese attrezzature per soldati e armi di fanteria, droni di piccole dimensioni (classe NATO 1) e relativi sistemi antidrone, protezione delle infrastrutture critiche, questioni cibernetiche e mobilità militare, compresa la contromobilità; b) categoria 2: sistemi di difesa aerea e missilistica, capacità marittime di superficie e subacquee, droni diversi da quelli di piccole dimensioni (classi NATO 2 e 3) e relativi sistemi antidrone, abilitanti strategici quali, tra gli altri, il trasporto aereo strategico, il rifornimento in volo, i sistemi C4ISTAR nonché le risorse e i servizi spaziali, protezione delle risorse spaziali, intelligenza artificiale e guerra elettronica.
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