Art. 2
In vigore dal 27 mag 2025
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/81 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, anche rivestiti di materie plastiche e/o verniciati, originari della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
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