Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 mag 2025
1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di acido adipico, noto anche come acido esandioico, classificato con il numero CAS (Chemical Abstract Service) 124-04-9 e attualmente classificato con il codice NC 2917 12 00 (codice TARIC 2917 12 00 10) e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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