Art. 5 · Dichiarazione relativa alle variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali

Art. 5

Dichiarazione relativa alle variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali

In vigore dal 26 mag 2025
Dichiarazione relativa alle variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali 1.   Le modifiche significative delle informazioni di cui all’, paragrafi 2 e 3, sono dichiarate alla Commissione e allo Stato membro interessato ogniqualvolta sia apportata una modifica al progetto notificato dell’impianto o entro un diverso termine concordato. 2.   Le variazioni significative delle caratteristiche tecniche fondamentali relative allo scopo, al tipo o all’assetto dell’impianto, in particolare quelle riguardanti le strade di accesso alle aree in cui sono utilizzate o immagazzinate materie nucleari, sono dichiarate non appena la decisione sulla loro attuazione è adottata e al più tardi 20 giorni prima dell’inizio previsto dei lavori relativi alla modifica. Ulteriori obblighi relativi alle variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali da dichiarare preventivamente possono essere precisati nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’. 3.   Le variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali per le quali non è prescritta una dichiarazione preventiva a norma del paragrafo 2 sono dichiarate entro 30 giorni dal completamento della modifica. I piani di disattivazione e i relativi calendari di attuazione sono dichiarati utilizzando gli appositi campi del pertinente modulo di cui all’allegato I quando sono stati adottati o decisi, rispettivamente. Eventuali aggiornamenti sono dichiarati a ogni variazione delle informazioni fornite nel modulo. 4.   Le variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali derivanti dalle attività di disattivazione sono dichiarate con cadenza mensile entro la fine del mese successivo, ma solo se le informazioni contenute nel pertinente modulo di cui all’allegato I hanno subito variazioni nel corso del mese.
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