Art. 39 · Disposizioni specifiche applicabili allo Stato membro dotato di armi nucleari

Art. 39

Disposizioni specifiche applicabili allo Stato membro dotato di armi nucleari

In vigore dal 26 mag 2025
Disposizioni specifiche applicabili allo Stato membro dotato di armi nucleari 1.   Il presente regolamento non si applica: a) né agli impianti o a parti degli impianti destinati alle necessità della difesa e situati sul territorio dello Stato membro dotato di armi nucleari; b) né alle materie nucleari destinate alle necessità della difesa dallo Stato membro dotato di armi nucleari. 2.   Per le materie nucleari, gli impianti o parti degli impianti che possono essere destinati alle necessità della difesa e sono situati nel territorio dello Stato membro dotato di armi nucleari, la portata dell’applicazione del presente regolamento e le procedure in base alle quali esso si applica sono definite di concerto dalla Commissione e dallo Stato membro dotato di armi nucleari, tenendo conto dell’articolo 84, secondo comma, del trattato. Tali procedure non pregiudicano la possibilità per gli ispettori della Commissione di applicare il controllo di sicurezza alle materie nucleari per uso civile e di garantire il rispetto dell’articolo 77 del trattato. Tali procedure comprendono disposizioni per gli impianti o parti degli impianti in fase di disattivazione. A titolo di deroga, è possibile convenire, caso per caso, di presentare agli ispettori della Commissione registri specifici anziché i documenti di spedizione di cui all’, paragrafo 1, lettera a). 3.   Nonostante i paragrafi 1 e 2 del presente articolo: a) l’, paragrafo 1, e gli si applicano agli impianti o a parti degli impianti che in determinati periodi operano esclusivamente con materie nucleari che possono essere destinate alle necessità della difesa, ma che in altri periodi operano esclusivamente con materie nucleari per uso civile; b) l’, paragrafo 1, e gli si applicano, salvo in casi eccezionali giustificati da motivi di sicurezza nazionale, agli impianti o a parti degli impianti il cui accesso potrebbe essere limitato per tali motivi, ma che producono, trattano, separano, ritrattano, immagazzinano o impiegano in qualsiasi altro modo, simultaneamente, sia materie nucleari per uso civile, sia materie nucleari destinate, o che possono essere destinate, alle necessità della difesa; c) gli , gli articoli da 9 a 37, il presente articolo, paragrafi 1 e 2, e gli si applicano a tutte le materie nucleari per uso civile situate in impianti o in parti degli impianti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo; d) gli e l’, lettera c), non si applicano nei territori dello Stato membro dotato di armi nucleari.
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