Art. 34
Trattamento dei rifiuti
In vigore dal 26 mag 2025
Trattamento dei rifiuti
Gli esercenti notificano preventivamente alla Commissione qualsiasi campagna di trattamento di materie che sono state in precedenza dichiarate rifiuti conservati o condizionati, ad esclusione del reimballaggio o dell’ulteriore condizionamento senza separazione di elementi.
Tale notifica preventiva include informazioni sulla quantità di plutonio, uranio ad alto arricchimento e uranio-233 per partita, sulla forma, per esempio vetro o liquido a elevata attività, sulla durata prevista della campagna e sull’ubicazione delle materie prima e dopo la campagna. Tale notifica, effettuata avvalendosi del modulo di cui all’allegato XII, perviene alla Commissione per via elettronica almeno 200 giorni prima dell’inizio della campagna.
Storico versioni
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