Art. 32
Trasmissione di informazioni e dati
In vigore dal 26 mag 2025
Trasmissione di informazioni e dati
La Commissione può trasmettere all’Agenzia internazionale per l’energia atomica informazioni e dati ottenuti in applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:974:oj#art-32