Art. 3 · Dichiarazione relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali

Art. 3

Dichiarazione relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali

In vigore dal 26 mag 2025
Dichiarazione relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali 1.   Gli esercenti trasmettono alla Commissione una dichiarazione relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali dei loro impianti. Per gli impianti di cui all’, punto 27), lettera c), si applicano le disposizioni degli . Per gli impianti di cui all’, punto 29), si applicano le disposizioni dell’. Ai nuovi impianti di cui all’, punto 27), lettera a), una dichiarazione preliminare è presentata alla Commissione e allo Stato membro interessato non appena sono definite le principali opzioni di progettazione per consentire l’inclusione di considerazioni in materia di controllo nelle prime fasi di pianificazione dell’impianto. 2.   Per ogni dichiarazione iniziale relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali («dichiarazione iniziale relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali») e per i successivi aggiornamenti è utilizzato l’apposito modulo di cui all’allegato I in cui sono riportate le informazioni pertinenti applicabili all’impianto. 3.   La dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali è presentata per via elettronica. 4.   Gli ispettori della Commissione trasmettono le osservazioni iniziali, anche riguardanti le attrezzature essenziali, se del caso, o richiedono informazioni iniziali supplementari entro sei mesi dalla dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali dell’esercente. Su richiesta, entro 30 giorni o entro un diverso termine concordato sono fornite alla Commissione ulteriori spiegazioni in relazione alle informazioni presentate nella dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali.
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