Art. 25 · Perdita di materie o ritardo in occasione di trasferimenti

Art. 25

Perdita di materie o ritardo in occasione di trasferimenti

In vigore dal 26 mag 2025
Perdita di materie o ritardo in occasione di trasferimenti Un rapporto speciale di cui all’, è trasmesso dagli esercenti che notificano un trasferimento ai sensi dell’ o 24 qualora, in seguito a un incidente o a circostanze eccezionali, siano stati informati che si è verificata, o appaia essersi verificata, una perdita di materie nucleari, oppure qualora si sia verificato un ritardo notevole nel trasferimento. In tali casi, il rapporto speciale contiene una descrizione dell’incidente o delle circostanze e può anche contenere qualsiasi altra azione intrapresa. Per ciascun impianto, ulteriori dettagli sulle informazioni da fornire possono essere specificati nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’.
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