Art. 23
Esportazioni e spedizioni
In vigore dal 26 mag 2025
Esportazioni e spedizioni
1. Gli esercenti notificano preventivamente alla Commissione i casi in cui materie grezze o materie fissili speciali:
a)
sono esportate verso uno Stato terzo;
b)
sono spedite da uno Stato membro non dotato di armi nucleari a uno Stato membro dotato di armi nucleari; oppure
c)
sono spedite da uno Stato membro dotato di armi nucleari a uno Stato membro non dotato di armi nucleari.
2. La notifica preventiva è richiesta soltanto:
a)
se la consegna è superiore a un chilogrammo effettivo;
oppure
b)
se un impianto trasferisce a uno stesso Stato un quantitativo totale di materie che superi o possa superare il peso di un chilogrammo effettivo in qualsiasi periodo consecutivo di 12 mesi, anche se nessuna singola consegna supera il chilogrammo effettivo.
3. La notifica preventiva è effettuata, avvalendosi del modulo di cui all’allegato VI, dopo la conclusione del contratto relativo al trasferimento e perviene alla Commissione almeno 8 giorni lavorativi prima che le materie siano imballate per la spedizione.
4. Qualora per il trasferimento sia necessaria l’autorizzazione preventiva di uno Stato terzo, il trasferimento non avviene prima che la Commissione abbia confermato la concessione di detta autorizzazione.
5. Su richiesta motivata dell’esercente, possono essere concordate modalità particolari per quanto riguarda la forma e la trasmissione della notifica preventiva.
6. Le esportazioni e le spedizioni di materie nucleari contenute nei rifiuti o nei minerali non sono soggette alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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