Art. 22 · Deroghe

Art. 22

Deroghe

In vigore dal 26 mag 2025
Deroghe 1.   All’esercente può essere accordata una deroga alle norme che regolano la periodicità dei rapporti sulle variazioni d’inventario di cui all’, al fine di tener conto di circostanze specifiche in cui possono venire usate o prodotte materie sottoposte al controllo di sicurezza. L’esercente interessato presenta una richiesta di deroga alla Commissione per via elettronica secondo il formato di cui all’allegato IX. Tale deroga può applicarsi solo a un’intera area di bilancio materie in cui le materie nucleari non siano trattate o immagazzinate insieme ad altre materie nucleari per le quali non sono concesse deroghe. 2.   Una deroga può applicarsi a un’area di bilancio materie contenente: a) quantità di materie nucleari conformi a quelle specificate nell’allegato I-N che sono mantenute nello stesso stato per lunghi periodi; b) uranio impoverito, uranio naturale o torio usati esclusivamente in attività non nucleari; c) materie fissili speciali, allorché utilizzate in quantità dell’ordine del grammo o inferiori come sensori all’interno di strumentazioni; d) plutonio con tenore isotopico in plutonio-238 superiore all’80 %. 3.   All’esercente e allo Stato membro interessato è comunicato se le condizioni per la concessione della deroga di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soddisfatte. Se le condizioni sono soddisfatte, un rapporto annuale sulle variazioni d’inventario è trasmesso alla Commissione per via elettronica, secondo il formato di cui all’allegato III, entro il 31 gennaio. Tale rapporto descrive la situazione al 31 dicembre dell’anno civile precedente. Allo stesso tempo sono trasmessi per via elettronica, secondo i formati di cui agli allegati IV e V, un rapporto bilancio materie e una situazione dell’inventario fisico indicante tutte le partite separatamente. 4.   Inoltre, qualora si verifichino variazioni d’inventario nel corso dell’anno in un’area bilancio materie cui si applica una deroga, l’esercente interessato, secondo il formato di cui all’allegato III, trasmette alla Commissione per via elettronica un rapporto sulle variazioni d’inventario quanto prima e, al più tardi, entro 15 giorni dalla fine del mese in cui ha avuto luogo la variazione. 5.   Se le condizioni per la deroga di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono più soddisfatte, e previa verifica con l’esercente interessato, l’esercente e lo Stato membro interessati sono informati che la deroga cessa di applicarsi.
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