Art. 19 · Impegni particolari relativi al controllo

Art. 19

Impegni particolari relativi al controllo

In vigore dal 26 mag 2025
Impegni particolari relativi al controllo 1.   Le materie nucleari cui si applichino impegni particolari relativi al controllo assunti dalla Comunità in virtù di un accordo concluso con uno Stato terzo o con un’organizzazione internazionale sono identificate con l’appropriato codice d’impegno, comunicato dalla Commissione, nelle notifiche e nelle registrazioni seguenti: a) inventario contabile iniziale di cui all’; b) rapporti sulle variazioni d’inventario, compresi gli inventari contabili finali di cui all’; c) rapporti bilancio materie e situazioni dell’inventario fisico di cui all’; d) esportazioni ed importazioni previste di cui agli ; e) registri contabili di cui all’, primo comma, lettere a) e c). Salvo specifico divieto previsto in tali accordi con un paese terzo o un’organizzazione internazionale, l’identificazione di materie nucleari di cui al primo comma non esclude la mescolanza fisica delle materie nucleari. 2.   Se del caso, l’attribuzione di codici d’impegno nei registri di cui all’ e nei rapporti di cui agli e rispettano il principio di proporzionalità. 3.   Il paragrafo 1 non si applica ad alcun accordo concluso dalla Comunità e dagli Stati membri con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica.
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