Art. 12 · Rapporti contabili

Art. 12

Rapporti contabili

In vigore dal 26 mag 2025
Rapporti contabili A partire dal momento in cui detengono materie nucleari, gli esercenti trasmettono alla Commissione rapporti contabili. I rapporti contabili contengono le informazioni disponibili alla data in cui sono compilati e devono, ove necessario, essere successivamente rettificati. I rapporti contabili sono trasmessi alla Commissione per via elettronica. Su richiesta motivata, sono forniti alla Commissione ulteriori dettagli o spiegazioni in relazione ai rapporti contabili entro 3 settimane o entro un diverso termine concordato.
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