Art. 1
Deroghe temporanee al regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il settore ortofrutticolo
In vigore dal 26 mag 2025
Deroghe temporanee al regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il settore ortofrutticolo
1. In deroga all’articolo 50, paragrafo 7, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2115, il limite di un terzo della spesa totale per gli interventi rientranti nei tipi d’intervento di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), del suddetto regolamento non si applica ai programmi operativi pagati o attuati nel 2025 in relazione alle zone identificate dalla Spagna come colpite dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024.
2. Il limite di cui all’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 è pari al 70 % delle spese effettivamente sostenute negli anni 2024 e 2025 per i programmi operativi attuati da organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori identificate dalla Spagna come colpite dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024.
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