Art. 3
Deroghe temporanee al regolamento delegato (UE) 2017/892
In vigore dal 26 mag 2025
Deroghe temporanee al regolamento delegato (UE) 2017/892
1. In deroga all’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, il termine per l’esecuzione delle operazioni che non è stato possibile eseguire entro il 31 dicembre 2024 a causa dei gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 e che sono incluse come spese programmate nelle domande di aiuto presentate da un’organizzazione di produttori o da un’associazione di organizzazioni di produttori è il 15 agosto 2025.
2. Se le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il termine per fornire la prova dell’esecuzione delle spese programmate di cui all’articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 è il 15 agosto 2025.
Storico versioni
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