Art. 2 · Deroghe temporanee al regolamento delegato (UE) 2017/891

Art. 2

Deroghe temporanee al regolamento delegato (UE) 2017/891

In vigore dal 26 mag 2025
Deroghe temporanee al regolamento delegato (UE) 2017/891 1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, nel 2025 un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori colpita dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 può vendere i prodotti di produttori che non sono soci di un’organizzazione di produttori né di un’associazione di organizzazioni di produttori indipendentemente dal valore economico di tale attività rispetto al valore della sua produzione commercializzata. 2.   In deroga all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891, se nel 2024 e 2025 un prodotto si è deprezzato di almeno il 35 % a causa degli eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 e per motivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 100 % del valore della produzione commercializzata nei cinque precedenti periodi di riferimento di 12 mesi, esclusi i valori più bassi e più elevati. 3.   In deroga all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/891, le percentuali massime del fondo di esercizio che possono essere spese per ogni singola misura o tipo di azione, quali fissate nella strategia nazionale definita dalla Spagna a norma dell’articolo 27 di tale regolamento delegato, non si applicano ai programmi operativi attuati dalle organizzazioni di produttori o dalle associazioni di organizzazioni di produttori colpite dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024. 4.   Nel 2025, gli obblighi imposti alla Spagna e alle organizzazioni di produttori per quanto riguarda la presentazione e l’approvazione dei programmi operativi, di cui all’articolo 34, paragrafo 1, e all’articolo 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891, non si applicano alla Spagna e alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori colpite dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024. 5.   In deroga all’articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2017/891, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori colpite dagli eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 sono autorizzate a modificare i loro programmi operativi al fine di aumentare o diminuire il fondo di esercizio inizialmente approvato senza l’autorizzazione preventiva della Spagna. La percentuale massima di aumento di cui all’articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), di tale regolamento delegato o qualsiasi altra percentuale fissata dalla Spagna non si applica a tali modifiche. 6.   Nel 2025 non sono recuperati gli aiuti erogati per azioni ammissibili realizzate prima della cessazione del programma operativo, anche se le condizioni dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891 non sono soddisfatte, a condizione che il programma operativo sia cessato in collegamento con i gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 e per motivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo. 7.   In deroga all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891, l’aiuto finanziario dell’Unione per gli impegni pluriennali non è recuperato e rimborsato al FEAGA se gli obiettivi a lungo termine e i benefici attesi da tali impegni non possono essere realizzati perché la loro attuazione è stata interrotta nel 2024 a seguito dei gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre dello stesso anno. 8.   Le organizzazioni di produttori dimostrano all’autorità competente della Spagna che le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 7 sono soddisfatte.
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