Art. 9 · Sostenibilità ambientale — Economia circolare

Art. 9

Sostenibilità ambientale — Economia circolare

In vigore dal 23 mag 2025
Sostenibilità ambientale — Economia circolare 1.   Le autorità competenti che decidano di valutare il contributo dell'asta alla sostenibilità menzionato all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1735 per mezzo di un criterio relativo all'economia circolare, sia esso un criterio di preselezione o di aggiudicazione o una combinazione dei due, tengono conto del contributo dei progetti partecipanti all'asta a uno o più dei parametri seguenti, purché rappresentino una parte sostanziale dell'impatto ambientale del prodotto: — riciclabilità dei prodotti, con riferimento a uno o più dei parametri di prodotto pertinenti di cui all'allegato I, lettera d), del regolamento (UE) 2024/1781; — facilità di riparazione e manutenzione o facilità di miglioramento, riutilizzo, rifabbricazione e ricondizionamento dei prodotti, con riferimento a uno o più dei parametri di prodotto pertinenti di cui all'allegato I, lettere b), c) ed e), del regolamento (UE) 2024/1781; — uso o contenuto di materiali riciclati nei prodotti, tra cui le materie prime critiche. 2.   Nel definire i criteri relativi all'economia circolare di cui al paragrafo 1, le autorità competenti si avvalgono, ove disponibili, dei metodi previsti dalla normativa dell'Unione che disciplina specificamente le tecnologie a zero emissioni nette che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento di esecuzione. Se la normativa dell'Unione non prevede né indica alcun metodo, le autorità competenti utilizzano i metodi stabiliti nelle norme internazionali, ove disponibili.
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