Art. 8 · Sostenibilità ambientale — Impronta di carbonio

Art. 8

Sostenibilità ambientale — Impronta di carbonio

In vigore dal 23 mag 2025
Sostenibilità ambientale — Impronta di carbonio 1.   Le autorità competenti che decidano di valutare il contributo dell'asta alla sostenibilità menzionato all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1735 per mezzo di un criterio relativo all'impronta di carbonio includono un criterio di preselezione o di aggiudicazione, o una combinazione dei due, e indicano le tecnologie a zero emissioni nette, tra quelle soggette all'articolo 26 di detto regolamento, la cui impronta di carbonio deve essere valutata a livello di progetto o a livello di componente; esse indicano inoltre la metodologia oggettiva, trasparente e non discriminatoria di valutazione dell'impronta di carbonio applicabile a ciascuna tecnologia a zero emissioni nette. 2.   Gli offerenti sono tenuti a misurare e comunicare l'impronta di carbonio utilizzando, ove disponibili, i metodi di valutazione del ciclo di vita indicati nel diritto vincolante dell'Unione che disciplina specificamente le tecnologie per le energie rinnovabili oggetto dell'asta. Se non esiste una metodologia vincolante dell'Unione per misurare e comunicare l'impronta di carbonio di una specifica tecnologia a zero emissioni nette, ma esiste una metodologia vincolante dell'Unione per calcolare l'impronta di carbonio di un prodotto e l'atto che la stabilisce indica che può fungere da orientamento per il calcolo dell'impronta di carbonio di una determinata tecnologia a zero emissioni nette, gli offerenti sono tenuti a misurare e comunicare l'impronta di carbonio di tale tecnologia a zero emissioni nette utilizzando detta metodologia. 3.   Le autorità competenti definiscono e pubblicano le unità funzionali, i limiti del sistema e le ipotesi su cui si basa la misurazione dell'impronta di carbonio, se non precisati nella metodologia utilizzata, e impongono agli offerenti di comunicare i loro calcoli in modo trasparente. Le autorità nazionali definiscono e comunicano i requisiti di modellizzazione e qualità dei dati per i dati primari e secondari e per le banche dati utilizzate, se non precisati nella metodologia utilizzata. Le autorità competenti richiedono l'uso di dati coerenti e rappresentativi. 4.   Per le metodologie relative all'impronta di carbonio non contemplate al paragrafo 2, la valutazione dell'impronta di carbonio riguarda almeno le emissioni di gas a effetto serra dovute alle seguenti fasi del ciclo di vita delle pertinenti tecnologie a zero emissioni nette: i) risorse per l'estrazione, la produzione, il trattamento e il trasporto; ii) processi di fabbricazione; iii) energia elettrica/energia utilizzata per i suddetti processi; iv) trasporto dei componenti e del prodotto finale; v) installazione, funzionamento e manutenzione; vi) disattivazione e fine vita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:1176:oj#art-8