Art. 7 · Contributo alla resilienza

Art. 7

Contributo alla resilienza

In vigore dal 23 mag 2025
Contributo alla resilienza 1.   Qualora, nove mesi o più prima della data di pubblicazione di un'asta ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1735, la Commissione abbia determinato, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del medesimo regolamento, che oltre il 50 % dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette di cui alle lettere da a) a f) del presente comma è originario di un unico paese terzo, o che l'approvvigionamento all'interno dell'Unione dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette di cui alle lettere da a) a f) del presente comma originari di un unico paese terzo è aumentato in media di almeno 10 punti percentuali per due anni consecutivi e raggiunge almeno il 40 % dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione, le autorità competenti consentono la partecipazione all'asta o attribuiscono punti soltanto alle offerte che soddisfano i requisiti riportati di seguito, riguardanti i prodotti finali e i principali componenti specifici elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 che fanno parte dell'offerta: a) per quanto riguarda le tecnologie fotovoltaiche, i prodotti finali non sono assemblati nel paese terzo e almeno quattro principali componenti specifici utilizzati non sono originari di tale paese. Gli invertitori fotovoltaici e le celle fotovoltaiche o equivalenti non sono originari del paese terzo e i moduli fotovoltaici non sono assemblati in tale paese; b) per quanto riguarda le tecnologie per l'energia eolica onshore, i prodotti finali non sono originari del paese terzo e al massimo tre principali componenti specifici sono originari di tale paese. I gruppi propulsori a trasmissione diretta (incluso il generatore) e/o i gruppi propulsori con moltiplicatore di giri (incluso il generatore) non sono originari del paese terzo; c) per quanto riguarda le tecnologie per l'energia eolica offshore, i prodotti finali non sono originari del paese terzo e al massimo quattro principali componenti specifici sono originari di tale paese. I gruppi propulsori a trasmissione diretta (incluso il generatore) e/o i gruppi propulsori con moltiplicatore di giri (incluso il generatore) non sono originari del paese terzo; d) per quanto riguarda gli elettrolizzatori, i prodotti finali non sono originari del paese terzo e al massimo due principali componenti specifici sono originari di tale paese. Lo stack non è originario del paese terzo; e) per quanto riguarda le tecnologie delle pompe di calore, i prodotti finali non sono originari del paese terzo e al massimo un principale componente specifico è originario di tale paese; f) per quanto riguarda tutte le tecnologie a zero emissioni nette che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1735 diverse da quelle elencate alle lettere da a) a e), i prodotti finali non sono originari del paese terzo. Qualora, nove mesi o più prima della data di pubblicazione dell'asta in questione, la Commissione abbia determinato, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1735, che, in aggiunta alle condizioni di cui al primo comma, oltre l'85 % dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione di uno o più dei principali componenti specifici è originario di un unico paese terzo, gli Stati membri consentono la partecipazione all'asta o attribuiscono punti soltanto alle offerte in cui, per almeno uno di questi principali componenti specifici, il quantitativo originario del paese terzo in questione non supera l'85 %. Qualora le aste siano pubblicate prima che siano trascorsi nove mesi dal giorno in cui la Commissione ha determinato da ultimo la percentuale di approvvigionamento all'interno dell'Unione originario di un unico paese terzo di cui al primo e al secondo comma, le autorità competenti applicano il presente paragrafo sulla base di tale ultima determinazione o di quella precedente. In assenza di una determinazione precedente, le autorità competenti possono applicare il presente paragrafo sulla base dell'ultima determinazione. 2.   Se non sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, ma nove mesi o più prima della data di pubblicazione di un'asta ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1735 la Commissione ha determinato che oltre il 50 % dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione di uno o più dei principali componenti specifici di una tecnologia a zero emissioni nette è originario di un unico paese terzo, o che l'approvvigionamento all'interno dell'Unione di uno o più dei principali componenti specifici di tale tecnologia a zero emissioni nette originari di un unico paese terzo è aumentato in media di almeno 10 punti percentuali per due anni consecutivi e raggiunge almeno il 40 % dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione, le autorità competenti consentono la partecipazione all'asta o attribuiscono punti soltanto alle offerte in cui, per ognuno di questi principali componenti scientifici, il quantitativo originario del paese terzo in questione non supera il 50 %. Nell'applicare tale obbligo, le autorità competenti possono combinare l'applicazione di criteri di preselezione e di aggiudicazione per i diversi componenti specifici principali. Se la quota dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione originario di un unico paese terzo di cui al primo comma è superiore all'85 %, le autorità competenti possono aumentare dal 50 % all'85 % il limite massimo di quantitativo per i componenti di cui al medesimo comma. Qualora le aste siano pubblicate prima che siano trascorsi nove mesi dal giorno in cui la Commissione ha determinato da ultimo la percentuale di approvvigionamento all'interno dell'Unione originario di un unico paese terzo di cui al primo e al secondo comma, le autorità competenti applicano il presente paragrafo sulla base di tale ultima determinazione o di quella precedente. In assenza di una determinazione precedente, le autorità competenti possono applicare il presente paragrafo sulla base dell'ultima determinazione. 3.   Per quanto riguarda le tecnologie per l'energia eolica onshore, le tecnologie per l'energia eolica offshore e gli elettrolizzatori, se, al momento della pubblicazione delle aste, la Commissione non ha determinato, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1735, che per uno specifico prodotto finale delle tecnologie a zero emissioni nette oltre il 50 % dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione, o oltre il 40 % a seguito di un aumento medio di almeno 10 punti percentuali per due anni consecutivi, è originario di un unico paese terzo, le autorità competenti applicano il criterio della resilienza consentendo la partecipazione all'asta o attribuiscono punti soltanto alle offerte in cui almeno il 75 % dei prodotti finali che ne fanno parte soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1, con riferimento ai prodotti finali e ai principali componenti specifici originari della Repubblica popolare cinese o ivi assemblati.
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