Art. 3
Principi generali
In vigore dal 23 mag 2025
Principi generali
I criteri diversi dal prezzo nelle aste in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735 rispettano i principi generali seguenti:
a)
essi sono definiti e valutati in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio, tenendo conto degli obiettivi strategici dell'asta e del potenziale contributo di ciascuna tecnologia a tali obiettivi;
b)
essi rispecchiano la maturità del mercato delle tecnologie in questione e possono essere elaborati coinvolgendo i pertinenti partecipanti al mercato interessati, compresi sviluppatori, fabbricanti, società civile ed esperti, in relazione ai vari criteri diversi dal prezzo inclusi nell'asta;
c)
essi contribuiscono a una diffusione rapida, efficiente e sostenibile dell'energia rinnovabile con modalità concorrenziali, attraggono investimenti privati e apportano benefici come la certezza degli investimenti;
d)
essi garantiscono una procedura di gara competitiva e non creano ostacoli insormontabili e ingiustificati all'ingresso né costi sproporzionati, dissuadendo nel contempo le imprese dal presentare offerte se non hanno la ferma intenzione di realizzare il progetto e di rispettarne le specifiche;
e)
essi sono applicati conformemente al diritto dell'Unione e agli impegni assunti dall'Unione nel quadro di accordi commerciali e di investimento internazionali;
f)
essi utilizzano, ove disponibili, i metodi di valutazione previsti dalla normativa dell'Unione per la tecnologia a zero emissioni nette in questione;
g)
qualora gli atti delegati di cui all' del regolamento (UE) 2024/1781 stabiliscano classi di prestazione in relazione a tecnologie a zero emissioni nette, i criteri pertinenti dell'asta per la diffusione di dette tecnologie si basano su tali classi di prestazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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