Art. 17 · Sanzioni

Art. 17

Sanzioni

In vigore dal 23 mag 2025
Sanzioni 1.   Le autorità competenti stabiliscono sanzioni in caso di mancata conformità ai criteri di cui al presente regolamento. Tali sanzioni possono assumere forme diverse, quali somme forfettarie, sanzioni giornaliere, riduzione o revoca del sostegno o esclusione dalla partecipazione a future aste. 2.   Nel fissare il livello delle sanzioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti tengono conto anche di considerazioni quali i costi, i rischi e la capacità del progetto, il valore di tale capacità per il sistema energetico, la maturità della tecnologia, il grado di innovazione richiesto dall'asta, altre condizioni di mercato pertinenti e la natura della violazione. Il livello delle sanzioni è sufficientemente elevato da disincentivare strategie di offerta che non rispettino dei criteri diversi dal prezzo.
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