Art. 16 · Valutazione dei criteri di preselezione o di aggiudicazione delle aste e aspetti relativi alla conformità

Art. 16

Valutazione dei criteri di preselezione o di aggiudicazione delle aste e aspetti relativi alla conformità

In vigore dal 23 mag 2025
Valutazione dei criteri di preselezione o di aggiudicazione delle aste e aspetti relativi alla conformità 1.   Le autorità competenti definiscono una metodologia trasparente, oggettiva e non discriminatoria per valutare le offerte a fronte dei criteri diversi dal prezzo selezionati, in particolare attraverso una valutazione quantitativa basata su un metodo di attribuzione punti stabilito e pubblicato prima dello svolgimento della procedura di gara. Qualora non sia possibile una valutazione quantitativa, è possibile prevedere una valutazione qualitativa dei criteri diversi dal prezzo, purché giustificata dagli obiettivi di politica pubblica perseguiti e concepita in modo da attenuare sia gli oneri amministrativi che il rischio di impugnazione. La metodologia per la valutazione delle offerte è elaborata previa consultazione dei portatori di interessi e degli esperti e in collaborazione con gli stessi. Nel caso in cui le autorità competenti non dispongano di informazioni sufficienti per stabilire in anticipo il metodo di attribuzione punti, il punteggio per un determinato aspetto può anche essere stabilito facendo riferimento al miglior offerente per quel particolare criterio diverso dal prezzo. In tal caso sono predisposte misure per limitare le offerte strategiche. 2.   Tutti gli offerenti che partecipano all'asta si impegnano, al momento dell'offerta o prima di tale data, a rispettare i requisiti e le specifiche d'asta inclusi nella loro offerta. Le autorità competenti decidono in quale momento gli offerenti sono tenuti a dimostrare la conformità ai criteri diversi dal prezzo, il che può accadere in diversi momenti nel corso della vita del progetto, a seconda dei casi. 3.   Salvo nel caso degli offerenti che sono persone fisiche, imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis della stessa e successive modifiche e comunità di energia rinnovabile ai sensi dell', punto 16), della direttiva (UE) 2018/2001, la conformità ai criteri di cui all' è valutata sulla base di pertinenti dichiarazioni giustificative attestate da terzi indipendenti. Gli offerenti tenuti alla rendicontazione di sostenibilità a norma della direttiva 2013/34/UE possono presentare informazioni pertinenti sul modo in cui rispettano le prescrizioni dell' nel formato previsto da tale direttiva. 4.   La conformità ai criteri di cui all' è valutata imponendo agli offerenti di presentare un piano per la cibersicurezza del rispettivo progetto e di aggiornarlo periodicamente durante l'attuazione del progetto. 5.   La conformità ai criteri di cui all' è valutata imponendo agli offerenti di presentare documentazione doganale a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (35), ove disponibile, e altri documenti pertinenti attestanti l'origine o il luogo di assemblaggio della tecnologia a zero emissioni nette o dei suoi principali componenti specifici, per mezzo di fatture o altro. 6.   Le autorità competenti che utilizzano criteri diversi dal prezzo ne garantiscono il rispetto. 7.   Le autorità competenti impongono agli offerenti di presentare garanzie adeguate per assicurare la conformità ai criteri di cui al presente regolamento stabiliti nelle specifiche d'asta, ad esempio garanzie di offerta, garanzie di completamento e garanzie di buona esecuzione. 8.   Nel fissare il livello delle garanzie di cui al paragrafo 7, le autorità competenti tengono conto anche di considerazioni quali i costi, i rischi e la capacità del progetto, il valore di tale capacità per il sistema energetico, la maturità della tecnologia, il grado di innovazione richiesto dall'asta, altre condizioni di mercato pertinenti e la natura della violazione. Il livello delle garanzie è sufficientemente elevato da disincentivare strategie di offerta che non rispettino i criteri diversi dal prezzo.
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