Art. 14 · Contributo alla sostenibilità — Innovazione

Art. 14

Contributo alla sostenibilità — Innovazione

In vigore dal 23 mag 2025
Contributo alla sostenibilità — Innovazione 1.   Le autorità competenti che decidano di valutare il contributo dell'asta alla sostenibilità menzionato all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1735 per mezzo di criteri relativi all'innovazione operano, ove pertinente, una distinzione tra: a) aste orientate esclusivamente all'innovazione, incentrate specificamente sulla promozione di nuove tecnologie o soluzioni; e b) aste non incentrate specificamente sull'innovazione quale elemento chiave. In entrambi i tipi di asta, l'utilizzo di criteri di preselezione o di aggiudicazione relativi all'innovazione introduce l'obbligo per tutti i progetti di raggiungere un livello minimo di miglioramento degli indicatori chiave di prestazione che superi lo stato dell'arte delle tecnologie e delle soluzioni già presenti sul mercato, in relazione all'oggetto dell'asta cui partecipano. 2.   In aggiunta a quanto prescritto al paragrafo 1, secondo comma, la valutazione del contributo all'innovazione delle aste di cui al paragrafo 1, lettera a), per mezzo di criteri di preselezione avviene mediante l'introduzione di un obbligo in base al quale tutti i progetti devono presentare un determinato livello di maturità. Per questo tipo di aste, le autorità competenti includono prescrizioni supplementari che obbligano il vincitore a divulgare le conoscenze sui risultati di progetti innovativi o a offrire licenze per i risultati della ricerca e i progetti di sviluppo protetti da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato e su base non esclusiva e non discriminatoria, affinché le parti interessate del SEE possano farne uso. 3.   In aggiunta a quanto prescritto al paragrafo 1, secondo comma, la valutazione del contributo all'innovazione delle aste di cui al paragrafo 1, lettera b), per mezzo di criteri di preselezione può avvenire mediante l'introduzione di un obbligo in base al quale tutti i progetti devono presentare un determinato livello di maturità. Per questo tipo di aste, le autorità competenti possono anche includere prescrizioni supplementari concernenti pratiche di divulgazione delle conoscenze sui risultati di progetti innovativi o prassi di concessione di licenze per altri risultati di ricerca e progetti di sviluppo protetti da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato e su base non esclusiva e non discriminatoria, affinché le parti interessate del SEE possano farne uso. 4.   Il livello di maturità dell'innovazione proposta nell'asta di cui ai paragrafi 2 e 3 è valutato, se del caso, mediante metodi credibili e consolidati come il riferimento a un livello di maturità tecnologica.
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