Art. 11
Sostenibilità ambientale — Efficienza energetica
In vigore dal 23 mag 2025
Sostenibilità ambientale — Efficienza energetica
1. Le autorità competenti che decidano di valutare il contributo dell'asta alla sostenibilità menzionato all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1735 per mezzo di un criterio relativo all'efficienza energetica includono un criterio di preselezione o di aggiudicazione, o una combinazione dei due, che individui i prodotti di cui è valutata l'efficienza energetica e che indichi la metodologia di valutazione applicabile a ciascun prodotto. L'efficienza energetica è misurata e valutata secondo i metodi stabiliti nella normativa dell'Unione per il prodotto interessato, ove disponibili.
2. Se un prodotto è contemplato da un atto delegato adottato a norma del regolamento (UE) 2017/1369, della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34) o da un atto di esecuzione della Commissione collegato, il criterio di cui al paragrafo 1 è conforme al criterio di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369.
3. Qualora un prodotto non contemplato al paragrafo 2 sia contemplato da una misura di attuazione ai sensi della direttiva 2009/125/CE, il criterio si riferisce ai prodotti conformi ai parametri di efficienza energetica specificati in detta misura di attuazione.
4. Qualora un prodotto non sia contemplato al paragrafo 2 o 3, l'efficienza energetica è misurata e valutata sulla base di altri metodi previsti dalla normativa dell'Unione, ove disponibili.
5. Se la normativa dell'Unione non prevede metodi pertinenti e il paragrafo 4 non trova applicazione, l'efficienza energetica è misurata e valutata sulla base di norme internazionali.
Storico versioni
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