Art. 5 · Riconoscimento dei certificati

Art. 5

Riconoscimento dei certificati

In vigore dal 23 mag 2025
Riconoscimento dei certificati 1.   L’autorità competente di uno Stato membro può riconoscere le licenze di controllore del traffico aereo e le relative abilitazioni, specializzazioni o i relativi certificati rilasciati conformemente alla normativa di un paese terzo ai fini della fornitura di addestramento e valutazioni, a condizione che il richiedente soddisfi entrambe le condizioni seguenti: a) essere titolare di una licenza di controllore del traffico aereo rilasciata da un paese terzo in conformità all’allegato 1 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata il 7 dicembre 1944 a Chicago («convenzione di Chicago»), con un’abilitazione e, se del caso, una specializzazione di abilitazione corrispondente a quella per la quale è autorizzato a fornire addestramento o valutare; b) avere dimostrato all’autorità competente di cui all’ del regolamento (UE) 2015/340 di aver ricevuto l’addestramento e di aver superato esami e valutazioni equivalenti a quelli prescritti dall’allegato I (parte ATCO), capo D, titolo 5, di tale regolamento. 2.   Le attribuzioni di cui al paragrafo 1 sono limitate alla fornitura di addestramento e valutazioni per le organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo certificate a fornire l’addestramento iniziale.
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