Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 mag 2025
Il 2,2-dibromo-2-cianoacetammide (DBNPA) è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6, fatte salve le condizioni di cui all’allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:937:oj#art-1