Art. 3 · Identificazione dei soggetti esentati

Art. 3

Identificazione dei soggetti esentati

In vigore dal 21 mag 2025
Identificazione dei soggetti esentati 1.   Sono considerati soggetti esentati i titolari di autorizzazione la cui produzione di gas naturale e petrolio greggio nell’Unione tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023 è stata inferiore a 610 chilotonnellate di petrolio equivalente e ha rappresentato in totale meno del 5 % della produzione complessiva dell’Unione di gas naturale e petrolio greggio nel periodo in questione. 2.   Ai fini dell’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1735, i soggetti esentati che gestiscono siti di stoccaggio di CO2 sono considerati promotori di progetti di stoccaggio o investitori terzi ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 5, lettera c), di tale regolamento.
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